Sono state approvate nell’anno 2014 dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua ECM (CNFC) due importanti determine (10.10.2014) sul tema ECM per il triennio 2014-2016, che chiariscono  alcuni punti in materia di crediti formativi ECM e sul  il tema del Dossier Formativo, individuale e di gruppo. La normativa completa è consultabile, per ragioni di competenza e di attualità, presso AGENAS (Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali) 

Intorno al tema di ECM- Educazione Continua in Medicina- possono sorgere molteplici  dubbi in ognuno di noi, per questo motivo vogliamo aprire  una finestra di dialogo con tutti i nostri iscritti che potranno porci ulteriori domande scrivendo all’indirizzo mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Vi segnaliamo, inoltre, che la gestione/verifica dei vostri crediti ECM può essere fatta comodamente utilizzando il sito del CoGeAPS, dove potrete trovare anche molte risposte alle vostre domande. Si riportano di seguito le FAQ in materia di educazione continua in medicina ed ulteriori sono reperibili presso il sito della Federazione Nazionale OPI

FAQ

Cosa è l'ecm?

Cosa sono i crediti formativi?

Come si acquisiscono i crediti formativi?

Quale obbligatorietà per il raggiungimento crediti ecm?

I nuovi iscritti hanno l’obbligo crediti ecm?

Quanti crediti devono essere maturati nel periodo 2014-2016?

A chi spetta il computo dei crediti?

Quale il ruolo di ordini, collegi ed associazioni?

Per i liberi professionisti?

Crediti ecm come docente?

Crediti ecm come tutor?

Altre forme di acquisizione crediti

Chi è esonerato dall’obbligo crediti ecm?

Chi è esentato dall’obbligo crediti ecm?

Crediti per formazione all’estero

 

Cosa è l'ecm?

L’ECM comprende l’insieme organizzato e controllato di tutte quelle attività formative, sia teoriche che pratiche, con lo scopo di mantenere elevata ed al passo con i tempi la professionalità degli operatori della Sanità

Cosa sono i crediti formativi?

I crediti ECM sono indicatori della quantità della formazione/apprendimento effettuata dai professionisti sanitari in occasione di attività ECM. Sono assegnati dal Provider ad ogni evento formativo e da questo attestati ai partecipanti a seguito dell’accertamento dell’apprendimento e ai docenti/tutor del programma formativo. Sono validi su tutto il territorio

Come si acquisiscono i crediti formativi?

I crediti Formativi si acquisiscono frequentando corsi di formazione accreditati presso l’AGENAS ,  ente che gestisce il programma ECM, da parte di un Provider accreditato oppure attraverso l’autoformazione oppure corsi con reclutamento oppure con docenze  oppure attraverso la Formazione A Distanza (FAD) oppure attraverso il Tutoraggio

Quale obbligatorietà per il raggiungimento crediti ECM?

A decorrere dal 2002, è iniziata la fase a regime del Programma nazionale ECM che deve ritenersi obbligatorio per tutti i professionisti sanitari dipendenti, convenzionati o liberi professionisti. " La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione”. (Legge n.148 del 14 settembre 2011)

I nuovi iscritti hanno l’obbligo crediti ECM?

Il debito formativo per il professionista iscritto per la prima volta all’Albo professionale decorre dall’anno successivo a quello di conseguimento del titolo e dell’iscrizione all’Albo stesso.

Se la data di iscrizione all’Albo professionale non è immediatamente successiva alla data del conseguimento del titolo abilitante, è comunque legittimo ritenere l’obbligo formativo vigente dall’anno successivo a quello di iscrizione

Quanti crediti devono essere maturati nel periodo 2014-2016?

Sono 150. Il debito formativo individuale varia in base a quanti ecm sono stati raggiunti nel triennio precedente. Dal 2016 i crediti eccedenti non saranno riportati nel triennio successivo.

A chi spetta il computo dei crediti?

Il computo dei crediti spetta al professionista sanitario, mentre la verifica per la certificazione dei crediti formativi spetta all’Ordine competente che utilizzerà al termine del triennio, i dati archiviati dal CO.GE.A.P.S.

Quale il ruolo di Ordini, Collegi ed Associazioni?

Gli Ordini, i Collegi, le Associazioni professionali e le relative Federazioni rivestono un ruolo centrale nella certificazione della formazione svolta. Per tale finalità è operante il CO.GE.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie) deputato a gestire l’anagrafe nazionale dei crediti ECM. Quest’ultimo riceve le informazioni relative al conseguimento crediti ECM da parte dei Provider nazionali e regionali- Chiunque può controlare la propria situazione iscrivendosi al portale el cogeaps. Il Collegio certifica il raggiungimento dell'obbligo formativo triennale e attesta  il numero di crediti effettivamente raggiunti.

Dal mese di Aprile 2016 il collegio IPASVI di SIENA invierà tramite Posta certificata le suddette certificazioni per il triennio 2011-2013.

Per i liberi professionisti?

I liberi professionisti  possono acquisire i propri crediti liberamente (senza vincolo di numero per anno), per tutti gli altri professionisti occorre attenersi a quanto riportato nella tabella della CNFC del 23 luglio 2014-10 ottobre 2014.

Ai liberi professionisti sono inoltre riconosciuti crediti ECM per:
a) attività di autoapprendimento ossia l’utilizzazione individuale di materiali durevoli e  sistemi di supporto per la formazione continua preparati e distribuiti da Provider  accreditati;
b) autoapprendimento derivante da attività di lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e  di monografie non preparati e distribuiti da provider accreditati ECM e privi di test di  valutazione dell’apprendimento con il limite del 10% dell’obbligo formativo individuale  triennale (fino ad un massimo di 15 crediti nel triennio).

Crediti ECM come docente?

Il docente può acquisire crediti formativi in proporzione al tempo dedicato alla lezione/relazione svolte in eventi accreditati.  2 crediti formativi per ogni ora effettiva di docenza in ECM non frazionabili (ovvero 1 ora e mezzo sono sempre 2 crediti).  Nel caso di codecenza il tempo minimo è di mezz'ora (1 credito per docente). Il numero massimo dei crediti acquisibili non può eccedere, complessivamente, il 50% del monte crediti triennale ottenibile da un singolo professionista.  I docenti/relatori non possono conseguire i crediti formativi in qualità di partecipanti ad eventi nei quali effettuano attività di docenza. I docenti o i tutor di un Corso FAD non hanno diritto ai crediti ECM.

Crediti ECM come Tutor?

Ai tutor che svolgono formazione pre e post laurea prevista dalla legge  e ai professionisti  sanitari che svolgono attività di tutoraggio all’interno di tirocini formativi e professionalizzanti pre  e post laurea previsti dalla legge, sono riconosciuti crediti formativi ECM nella misura di 4 crediti  per mese di tutoraggio (l'unità mese è considerata periodo non inferiore a 16 giorni e non superiore a 31 di tutoraggio anche non continuativi). I crediti così acquisiti, calcolati unitamente ai crediti ottenuti per  docenza/pubblicazioni scientifiche/ricerche, non possono eccedere il 50% del monte crediti  triennale al netto degli esoneri. È necessario il formale atto di nomina dall'Università e certificazione attività svolta comprendente il periodo, la durata ed il livello di formazione del tirocinio (laurea, Laurea Magistrale, Master etc).

Altre forme di acquisizione crediti

convegni congressi, simposi conferenze, attività di ricerca(FSC), gruppi di miglioramento (FSC) docenza e tutoring, anche individuale.

Chi è esonerato dall’obbligo crediti ECM?

E' esonerato dall'obbligo dell'ECM - per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza) - il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propria della categoria di appartenenza  nella misura di 4  crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese (ad esempio corso con durata di 1 mese e 10 giorni - 4 crediti; corso con durata di 1 mese e 16 giorni - 8 crediti)

  • corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del Murst del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000;
  • corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Dlgs 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
  • formazione complementare; es. corsi effettuati ai sensi dell’art. 66 “Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza” di cui al Dpr 28 luglio 2000, n. 270, Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generali
  • corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) “Piano di interventi contro l’Aids” di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell’8 giugno 1990.

Chi è esentato dall’obbligo crediti ECM?

Sono esentati dall’obbligo formativo ECM, sempre nella misura di 4 crediti per ogni mese nel quale  il periodo di sospensione dell’attività professionale sia superiore a 15 giorni, i professionisti  sanitari che sospendono l’esercizio della propria attività professionale a seguito di:

a. congedo maternità obbligatoria: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e  integrazioni
b. congedo parentale: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
c. adozione e affidamento preadottivo: D.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche  e integrazioni
d. adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
e. congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap: D.lgs. n.151 del  26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
f. aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL  delle categorie di appartenenza
g. permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato  dai CCNL delle categorie di appartenenza
h. assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
i. richiamo alle armi o servizio volontariato alla C.R.I.: Art.14 R.D. Legge 10/8/1928,  n.2034 e artt.36 e 245 del R.D. n.484/1936 e successive modifiche e integrazioni
j. aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore generale: Art.3 bis,  comma 11 D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni
k. aspettativa per cariche pubbliche elettive: D.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e  integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma  2 bis D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni

l. aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza.

Si precisa che occorre conservare la documentazione comprovante la facoltà della fruizione dell'esonero, le Partecipazioni ECM svolte durante i periodi di esonero e di esenzione non sono conteggiate per il soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.

Crediti per formazione all’estero

Ai professionisti sanitari che frequentano corsi di formazione individuale all’estero sono riconosciuti   crediti ECM nella misura del 50% dei crediti attribuiti dal singolo evento accreditato all’estero. I  crediti acquisibili tramite formazione individuale all’estero non possono superare il 50%  dell’obbligo formativo triennale. Nel caso in cui l’evento accreditato all’estero supera i 50 crediti  formativi sono riconosciuti al massimo 25 crediti ECM. Il professionista sanitario, ultimata la frequenza, dovrà inoltrare la documentazione relativa all’evento (programma, contenuti, etc.) e quella attestante la frequenza e il superamento del test di  apprendimento all’ente accreditante di riferimento (CNFC, Regione, Provincia autonoma) ovvero al  soggetto da esso indicato (ad esempio ufficio formazione dell’azienda presso cui presta servizio) ovvero per i liberi professionisti, al proprio Ordine/Collegio/Associazione professionale, ovvero tramite portale Co.Ge.A.P.S. per i professionisti che svolgono professioni sanitarie regolamentate  ma non ordinate e non iscritti alle Associazioni.