L'Albo professionale è uno strumento attraverso il quale l'Autorità giudiziaria e quella amministrativa possono conoscere coloro che esercitano una determinata professione per vigilare sulla loro attività ed anche applicare quelle sanzioni cui possono andare incontro. I Professionisti Sanitari hanno un diritto assoluto, avendone i requisiti, ad ottenere l'iscrizione nell'Albo. Il relativo atto ha natura di atto dovuto e senza di esso i professionisti non possono esercitare diritti che conseguono alla professione.

In questa sezione è possibile verificare l’iscrizione all’albo di un professionista IP.AS.VI..
I dati pubblicati, ai sensi dell’art.3 del DPR 7 agosto 2012 n. 137, sono gestiti ed aggiornati dai titolari degli stessi, ovvero i singoli Collegi provinciali che hanno competenza legislativa circa la tenuta, l'aggiornamento degli Albi, e le iscrizioni/cancellazioni. (DLCPS 233/46 e DPR 221/50). A loro è quindi demandata la competenza a rilasciare apposite certificazioni.

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Art. 3 DPR 137/2012

1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.
2. L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale.