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Per ciascun OPI provinciale e per la Federazione nazionale è eletto un Collegio dei revisori dei conti composto da un Presidente esterno due membri effettivi e un supplente. 
Essi durano in carica per il periodo previsto per i Consigli direttivi e per il Comitato centrale.
Le attività dei Collegio dei revisori dei conti sono disciplinate anche dal Regolamento di contabilità approvato dal Ministero della Salute, sia per i Collegi che per la Federazione.

Frida Chiezzi

Presidente

Frida Chiezzi
Melaragni Roberta

Revisore Effettivo

Minucci Adriano

Revisore Effettivo

Barneschi Elisa

Revisore Supplente

L’organo di governo dell'Ordine è il Consiglio direttivo, che si rinnova ogni quadriennio attraverso una consultazione elettorale di tutti gli iscritti. I componenti del Consiglio variano da 5 per Ordini con meno di 100 iscritti, a 15 per quelli che superano i 1500. In Italia sono oltre 1500 gli infermieri eletti negli organismi di rappresentanza della professione.
Ogni Consiglio distribuisce al proprio interno le cariche di presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine provinciale ed è membro di diritto del Consiglio nazionale.

Consiglio Direttivo

D'Ambrosio Francesco

Presidente

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Righi Lorenzo

Vice-presidente

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Tedesco Maria Martina

Segretario

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Lopez Pollan Rodrigo Antonio

Tesoriere

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Bugnoli Stefano

Consigliere

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Cavagnini Alice

Consigliere

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Di Salvo Fabrizio Mario

Consigliere

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Fabbri Daniela

Consigliere

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Ginanneschi Daniela

Consigliere

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Muratori Alessia

Consigliere

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Nuzzo Angelo

Consigliere

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Raddavero Carla

Consigliere

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Ramacciani Isemann Christan

Consigliere

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Rosati Moris

Consigliere

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Vanni Sara

Consigliere

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Gli Ordini provinciali sono enti di diritto pubblico non economico, istituiti e regolamentati da apposite leggi come Collegi (Legge 29 ottobre 1954, n. 1049, Dlcps 233/46 e Dpr 221/50) e dalla legge 3/2018 come Ordini.

La norma affida agli Ordini (ex Collegi) una finalità esterna e una finalità interna. La prima è la tutela del cittadino/utente che ha il diritto, sancito dalla Costituzione, di ricevere prestazioni sanitarie da personale qualificato, in possesso di uno specifico titolo abilitante, senza pendenze rilevanti con la giustizia ecc. La seconda finalità è rivolta agli infermieri iscritti all’Albo, che l'Ordine è tenuto a tutelare nella loro professionalità, esercitando il potere disciplinare, contrastando l’abusivismo, vigilando sul rispetto del Codice deontologico, esercitando il potere tariffario, favorendo la crescita culturale degli iscritti, garantendo l’informazione, offrendo servizi di supporto per un corretto esercizio professionale.

In Italia gli Ordini delle Professioni Infermieristiche sono 102: i primi, come Collegi, si sono costituiti nel 1954 (legge 29 ottobre 1954, n. 1049), i più "giovani" sono quelli di Fermo, Carbonia-Iglesias istituiti nel 2011.

Tutta l’attività è sovvenzionata dalle quote degli iscritti, che ogni Ordine stabilisce in rapporto alle spese di gestione della sede, al programma di iniziative (corsi, informazione, rivista, consulenza legale, ecc.) e alla quota da versare alla Federazione per finanziare le iniziative centrali.

L’organo di governo dell'Ordine è il Consiglio direttivo, che si rinnova ogni triennio attraverso una consultazione elettorale di tutti gli iscritti. I componenti del Consiglio variano da 5 per i Collegi con meno di 100 iscritti, a 15 per quelli che superano i 1500. In Italia sono oltre 1500 gli infermieri eletti negli organismi di rappresentanza della professione.

Ogni Consiglio distribuisce al proprio interno le cariche di presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine provinciale ed è membro di diritto del Consiglio nazionale.

L'Albo professionale è uno strumento attraverso il quale l'Autorità giudiziaria e quella amministrativa possono conoscere coloro che esercitano una determinata professione per vigilare sulla loro attività ed anche applicare quelle sanzioni cui possono andare incontro. I Professionisti Sanitari hanno un diritto assoluto, avendone i requisiti, ad ottenere l'iscrizione nell'Albo. Il relativo atto ha natura di atto dovuto e senza di esso i professionisti non possono esercitare diritti che conseguono alla professione.

In questa sezione è possibile verificare l’iscrizione all’albo di un professionista.
I dati pubblicati, ai sensi dell’art.3 del DPR 7 agosto 2012 n. 137, sono gestiti ed aggiornati dai titolari degli stessi, ovvero i singoli Collegi provinciali che hanno competenza legislativa circa la tenuta, l'aggiornamento degli Albi, e le iscrizioni/cancellazioni. (DLCPS 233/46 e DPR 221/50). A loro è quindi demandata la competenza a rilasciare apposite certificazioni.

Ricerca ALBO

Art. 3 DPR 137/2012

1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.
2. L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale.

Art. 5 Legge 3/2018

1. Ciascun Ordine ha uno o più albi permanenti, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva professione, ed elenchi per categorie di professionisti laddove previsti da specifiche norme.

Allegati:
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Orario di apertura al pubblico

Martedì: 15,30 - 18,30
Mercoledì: 9,30 - 11,30
Giovedì: 15,30 - 18,30
Negli altri orari è in funzione la segreteria telefonica
COD. FISCALE: 80009660525